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Salvi 285 uffici del giudice di pace

I Comuni salvano i giudici di pace. Entra in Gazzetta Ufficiale (n. 87, supplemento ordinario n. 36) il decreto del 7 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, e rende ufficiale il salvataggio di 285 uffici del giudice di pace, per i quali gli enti avevano fatto richiesta di mantenimento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giudiziario. Il decreto stabilisce il termine di 15 giorni per recedere da tale impegno, mentre per gli enti che intendano ancora far fronte a tale obbligo, fissa il termine di 60 giorni per comunicare al Ministero la localizzazione degli uffici e il personale che verrà impiegato per supportare l’attività giurisdizionale.
Dovrà essere garantita la formazione di tale personale che dovrà completarsi nell’ulteriore termine di 180 giorni. Infine il decreto stabilisce che nell’ipotesi in cui gli enti non facciano le comunicazioni dovute entro il termine prestabilito, l’istanza di mantenimento decadrà.
La voce dell’OUA sulla sconsiderata chiusura di molti Tribunali. Nonostante tali notizie,non mancano le perplessità da parte dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura sulla legge delega che ha introdotto la riforma della geografia giudiziaria.
L’OUA infatti, si mostra soddisfatto per la decisione del Tribunale di Torino che ha accolto l’eccezione di legittimità costituzionale relativa alla riforma della geografia giudiziaria rimettendo la questione al giudizio della Corte Costituzionale. La decisione si è basata sulla lettura della Costituzione e sulle recentissime pronunce in materia, nello specifico, la legge delega con cui è stata introdotta la riforma della geografia giudiziaria, avrebbe violato l’art. 72 Cost., in quanto non ci sarebbe stato quel passaggio parlamentare obbligatorio in commissione referente. Non solo, la legge delega sarebbe stata introdotta con un emendamento del Governo emanato per fronteggiare uno stato di crisi economica, ora non più così urgente. Sulla questione, approfondisce l’avvocato Bernardoni, componente della Commissione geografia Giudiziaria OUA, affermando che «l’emendamento, per essere legittimo, deve soddisfare i requisiti di necessità e di urgenza propri del decreto legge e deve avere uno stretto collegamento con le tematiche da questo trattate, pena l’illegittimità della nuova norma introdotta con la conversione, definita in gergo “norma intrusa”».
In conclusione tale decreto, sottraendosi a qualsiasi dibattito parlamentare si porrebbe in aperto contrasto con la Costituzione portando ad un risultato anticostituzionale, attribuendo di fatto al Governo il potere di legiferare, che sarebbe legittimo solo in casi eccezionali e, nel rispetto della Costituzione; «per dirla in altre parole – ribadisce l’avvocato – si è compiuto uno scippo e non di poco conto, che mina il principio fondamentale delle democrazie, ovvero la divisione dei poteri».