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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Una recente ordinanza del Tribunale di Padova ha statuito che l’azione giudiziale per la revoca dell’amministratore di condominio debba essere esperita successivamente al procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato all’art. 5 del D.lgs. 28/2010.
I Tribunale è giunto a questa conclusione attraverso la lettura combinata dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010 e dell’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile (introdotto dalla legge 220/2012 di riforma del condominio.) Tale strumento alternativo di risoluzione delle controversie si prospetta dunque molto utile anche nella materia condominiale,.