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DEFINITO NORMATIVAMENTE L’ “ABUSO DEL DIRITTO” IN AMBITO TRIBUTARIO

Entrano in vigore ad ottobre 2015 le nuove disposizioni sull’abuso del diritto. Finalmente il Legislatore, dopo anni di pronunce giurisprudenziali in tema, traccia i contorni di tale concetto in ambito tributario attraverso l’inserimento del nuovo art. 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2002). Ai sensi della nuova disposizione, configurano “abuso del diritto” (o “elusione fiscale”) una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Sono “operazioni prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
Rappresentano “vantaggi fiscali indebiti” i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
Significativa è la declaratoria di non sanzionabilità penale delle operazioni abusive, a conferma che questa categoria di sottrazione di materia imponibile è assolutamente residuale, rispetto alle ipotesi di evasione, simulazione, interposizione fittizia, che hanno una autonoma disciplina e che in molti atti di accertamento venivano invece confuse.

(avv. Carlo Chelodi)