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GLI EFFETTI PENALI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE (L. 15 DICEMBRE 2015, N. 186)

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E dd 13.3.2015 ha delineato, tra l’altro, le procedure da seguire in concreto, per il rientro in Italia dei capitali all’estero a norma della L. 186/2014 (c.d. voluntary disclosure).

Qui di seguito si riportano gli effetti (benefici) ai fini penali del contribuente che intende volontariamente collaborare con il fisco al fine del rientro dei capitali detenuti all’estero, così come indicati nella circolare:
“Oltre ai benefici in termini di sanzioni amministrative nonché di determinazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 5-quinquies del decreto legge, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs n. 74 del 2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter).
La non punibilità non copre tutte le fattispecie penali tributarie, ma solo quelle dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. Ne consegue che, ad esempio, in caso di reato ex articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) non sarà punibile chi commette il reato di infedele dichiarazione utilizzando fatture false, mentre permane la punibilità ex articolo 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del terzo che emette fatture false, nei riguardi del quale andrà pertanto inoltrata la corrispondente denuncia penale.
Il legislatore ha altresì escluso la punibilità per i reati di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma.
Sempre se commesse in relazione ai suddetti delitti, non sono inoltre punibili le condotte previste dal reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.); la punibilità per tale fattispecie è, in particolare, esclusa relativamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria ove il reato venga commesso fino alla data del 30 settembre 2015.
Si evidenzia come, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge, l’esclusione della punibilità prevista dal citato articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto legge, operi anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i delitti ivi indicati.
È ovviamente rimessa alla Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti dell’articolo 5-septies, comma 1, di ulteriori elementi emersi nell’ambito di attività di controllo successive al perfezionamento della procedura di collaborazione ma riferite ad annualità interessate dalla stessa, così come dell’emergere dell’esistenza di cause di inammissibilità della procedura.”