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CORTE COSTITUZIONALE SENT. 268 DD. 15.12.2016: ILLEGITTIMO L’AUTOMATISMO STABILITO DELL’ORDINAMENTO MILITARE TRA CONDANNA PENALE CON PENA ACCESSORIA DELL’INTERDIZIONE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

La Corte Costituzionale con la sentenza 268/16 (dep 15.12.2016) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, ritenendo violato il principio di uguaglianza, in quanto sottopone a un ingiustificato trattamento deteriore l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche; per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni di diritto» per condanna penale, in virtù dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

(Avv. Roberto Bertuol)