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IN VIGORE DAL 1° APRILE 2017 LA “NUOVA RESPONSABILITÀ’ DEGLI OPERATORI SANITARI”

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) la LEGGE 8 marzo 2017, n. 24  recante:"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie".  

Per l'ambito penale la Legge prevede l’abrogazione espressa del comma 1 dell’art. 3 della l. Balduzzi (comma 2), ed introduce il nuovo art. 590-sexies del codice penale  : 

«Art. 590-sexies  (Responsabilita'  colposa  per  morte  o  lesioni
personali in ambito sanitario).

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della  professione  sanitaria,  si applicano le pene ivi previste  salvo  quanto  disposto  dal  secondo  comma.  

Qualora l'evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la punibilita' e' esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle
predette linee guida risultino adeguate alle  specificita'  del  caso concreto». 

  2. All'articolo 3 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, il comma 1 e' abrogato. 

Il provvedimento entrerà in vigore il  01/04/2017.

(Avv. Roberto Bertuol)